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COS'E' IL B.I.M. Il B.I.M. è un consorzio formato da 26 Comuni, quelli afferenti alla Valle del Vomano e del Tordino, più i comuni della Provincia di Teramo. Istituzionalmente, il BIM è un Ente Locale Consorzio Obbligatorio di Comuni senza scopo di lucro, istituito ai sensi della L.27/12/1953 n.959. Il Consorzio ha per scopo il progresso economico e sociale delle popolazioni interessate. LA LEGISLAZIONE IDROELETTRICA E LA MONTAGNADopo la legge 10 agosto 1884, n. 2644, fu nel Decreto Luogotenenziale del 20 novembre 1916, n. 1664, che per la prima volta si stabilì la possibilità di una riserva di energia ad uso esclusivo dei servizi pubblici (art. 28) a favore dei comuni rivieraschi “nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa e il punto di restituzione”, oltre ad un canone qualora l’energia sia trasportata oltre i 15 chilometri dal territorio dei comuni rivieraschi. Nel R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161, la norma trova conferma all’art. 40, con maggiori limitazioni e ampliando i soggetti beneficiari, includendo la provincia quando l’energia è trasportata fuori dal suo territorio. Tale normativa trova conferma nel Testo Unico della leggi sulle acque e sugli impianti idroelettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, agli artt. 52 e 53. Regio
Decreto 11 dicembre 1933 n. 1.757 Approvazione
del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici. Pag. 74 (omissis) Art.
52. Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia
può essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore
dei comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine
praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione,
una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata
dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla
officina di produzione. I
comuni, a favore dei quali è fatta la riserva, devono chiedere l’energia
nel termine di non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione,
e utilizzare effettivamente tale energia entro tre anni dalla comunicazione
delle determinazioni del Ministro dei lavori pubblici di cui al comma
quarto del presente articolo. Decorso
l’uno o l’altro termine il concessionario resta esonerato da ogni obbligo
in proposito. Nel
caso di accordo tra le parti, il suddetto termine di tre anni decorre
dalla data dell’accordo, di cui deve essere data comunicazione al Ministro
dei lavori pubblici. In
mancanza di accordo, il riparto dell’energia fra i comuni ed il prezzo
di essa sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell’energia
richiesta, comprese le quote per interessi e per ammortamenti, sono determinati
dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore. Quanto
alla misura del tasso d’interesse si applica il disposto dell’ultimo comma
dell’articolo precedente. Art.
53. Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei comuni
rivieraschi e delle rispettive province, un ulteriore canone annuo, a
carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale
concesso. Con
lo stesso decreto, il sovracanone e ripartito fra gli enti di cui al comma
precedente, tenuto conto anche delle loro condizione economiche e dell’entità
del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione. Nel
caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite
in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro
per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce
tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai
commi precedenti debba essere ripartito. Il
canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa
scadenza dei canone governativo. Tale normativa dura per vent’anni nella sostanza, salvo alcune modifiche relativa ll’ammontare dei sovracanoni. Bisogna attendere la legge del 1953 per quelle modifiche alla normativa che porteranno alla delimitazione dei bacini imbriferi montani e quindi ai loro consorzi di comuni. LEGGE 27 DICEMBRE 1953 N. 959Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l’economia montana. La
Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga:
la seguente legge: Art.
1. Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l’agricoltura
e foreste stabilisce con proprio decreto, quali sono i “bacini imbriferi
montani” nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno.
Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono
concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro
tre anni in ogni altro caso. I
Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero
montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano
domanda non meno di 3/5 di essi. Se
il bacino imbrifero è compreso in più province qualora ricorrano le modalità
di cui al precedente comma, deve costituirsi in consorzio per ogni provincia. Il
Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzi tra comuni di più
province stabilirà la ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanone
di cui al presente articolo. I
Comuni già rivieraschi agli effetti del testo unico approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e quei Comuni che in conseguenza di
nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi
dell’art. 52 del predetto testo unico fanno parte di diritto del bacino
imbrifero, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino stesso. Il
Ministro per i lavori pubblici includerà con suo decreto nei consorzi
quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i
caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell’attuale art. 52 del testo
unico. I
consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui
al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale approvato
con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione
e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere
pubbliche, qualunque sia l’importo delle medesime, sono adottati previo
parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche. I
concessionari di grandi derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice,
anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o
in parte, nell’ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti,
in sostituzione degli oneri di cui all’art. 52 del testo unico delle leggi
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775 al pagamento di un sovracanone annuo di L. 1300
per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall’atto di
concessione. Il
sovracanone decorre: a)
dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze
stabilite per il canone demaniale; b)
dalla data di entrata in funzione degli impianti negli altri casi; c)
nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti il canone
decorrerà in proporzione della potenza installata in rapporto a quella
concessa. A tal fine il Ministero per i lavori pubblici comunicherà a
quello per le finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del
canone demaniale e dei sovracanoni, che verranno pagati immediatamente,
salvo conguaglio in sede di concessione definitiva. In
attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo
e terzo, i sovracanoni sono versati su un conto corrente fruttifero della
Banca d’Italia, intestato al Ministro per i lavori pubblici, il quale
provvede alla ripartizione fra i vari consorzi. All’atto
della decorrenza del sovracanone di cui sopra, cessano gli obblighi derivanti
dall’art. 52 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775. I
Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari convenzioni,
patti e contratti in applicazione dell’articolo stesso hanno facoltà di
chiederne il mantenimento in vigore. La valutazione di esso, in mancanza
di accordo tra le parti, sarà fatta dal Ministro per i lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovracanone,
con le modalità di cui al presente articolo, non è sospeso dalla pendenza
della valutazione della prestazione. Quando
una derivazione interessa più Comuni o più consorzi, il riparto del sovracanone
è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro
per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in
conseguenza della derivazione. Nel
caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito
ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi
nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a
favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad
opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato. Il
consorzio dei comuni predispone annualmente il programma degli investimenti
e lo sottopone all’approvazione dell’autorità competente a norma del presente
articolo. La
presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non
sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano
gli oneri di cui all’articolo 52 del citato testo unico approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 Art.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal secondo
comma dell’articolo 1 per la costituzione del consorzio obbligatorio,
il sovracanone che deve essere pagato dai concessionari di grandi derivazioni
d’acqua per forza motrice ai sensi del precedente articolo, sarà versato
su di apposito conto corrente fruttifero della Banca d’Italia al Ministro
dei lavori pubblici il quale provvederà con decreto alla ripartizione
della somma tra i vari comuni interessati, in base ai criteri stabiliti
nell’articolo stesso. Art.
3. I consorzi previsti dall’articolo 1, o nel caso che i consorzi
non si fossero costituiti, i Comuni compresi nel bacino imbrifero montano
possono chiedere in sostituzione del sovracanone previsto dall’articolo
stesso, e fino alla concorrenza di esso, la fornitura diretta di energia
elettrica. La
quantità di tale energia da concedersi secondo le richieste dei Comuni
o dei consorzi e consegnata alle centrali di produzione oppure dalle linee
di trasmissione esistenti o dalle cabine di trasformazione esistenti più
vicine o meglio ubicate rispetto ai Comuni interessati, ed a scelta di
questi: a)
per la consegna annua valutata in centrale ad alta tensione: chilowattora
400 per chilowatt di potenza nominale media: b)
per la consegna annua valutata in cabina di trasformazione a bassa
tensione: chilowatt ora 300 per chilowatt di potenza nominale media. I
consorzi ed i comuni interessati potranno chiedere la fornitura di energia
invece di sovracanone dopo che il Ministro per i lavori pubblici avrà
emanato il decreto di ripartizione del sovracanone ai sensi dell’articolo
1. Art.
4. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli
enti di diritto pubblico in quanto concessionari di grandi derivazioni
d’acqua a scopo potabili o irriguo e per i quali la produzione di energia
elettrica sia di natura esclusivamente stagionale. La
presente legge, munita dei sigillo della Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale della leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato. LEGGE
4 DICEMBRE 1956, N. 1377
Sostituzione dell’art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; promulga:
la seguente legge: Art.
1. L’art. 53 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal
seguente: “Il
Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
può stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi o
delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario,
fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso. Con
lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma
precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell’entità
del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione. Nel
caso di derivazioni a seguito della quali le acqua pubbliche siano restituite
in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro
per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce
tra quali Comuni o Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai
commi precedenti debba essere ripartito. Il
canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa
scadenza del canone governativo”. Art.
2. Per tutte le concessioni già assentite, comprese quelle
per le quali abbia già avuto la liquidazione del sovracanone, le norme
di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1957. LEGGE
30 DICEMBRE 1959 N. 1254. Norme interpretative della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sulle acque e sugli impianti elettrici delle zone montane. La
Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; promulga:
la seguente legge: Art.
1. Il comma ottavo dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1953
n. 959, va così interpretato: “Tutti
i concessionari di grandi derivazioni di acqua per produzione di forza
motrice, quando le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti
a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o il massimo
rigurgito a monte determinato dalla presa stessa ricadano in tutto o in
parte nel perimetro dei bacini imbriferi montani, sono tenuti al pagamento
del sovracanone annuo di Lire 1300 per ogni Kw di potenza nominale media
concessa. Il
sovracanone è dovuto anche se sulla relativa concessione non gravino comunque
oneri dipendenti dalla applicazione dell’art. 52 del testo unico 11 dicembre
1933, n. 1775, ed anche se si tratti di concessione anteriore al decreto
luogotenenziale 20 novembre 1916, numero 1664, o perpetua o gratuita o
esente o esentata in tutto o in parte dal canone demaniale”. Art.
2. Il comma nono dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1953,
n. 959, va così interpretato: “Il
sovracanone deve essere versato annualmente, per ciascuna concessione,
contemporaneamente al pagamento dell’annualità del canone demaniale ad
essa relativa e nel caso di concessioni esente o esentate dal canone demaniale
dalla data in cui questo sarebbe dovuto”. Qualora
l’impianto entri in funzione in tutto o in parte prima che cominci a decorrere
il canone demaniale, il sovracanone corrispondente alla utilizzazione
attuata è dovuto alla data di entrata in funzione, anche parziale, dell’impianto
stesso. Per
le concessioni anteriori al 14 gennaio 1954 per le quali era già dovuto
a tale data il canone demaniale, deve essere versato il rateo corrispondente
al periodo dal 14 gennaio 1954 alla data di decorrenza della prima annualità
immediatamente successiva”. La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato. LEGGE 24 GENNAIO 1977, N. 7Norme per l’aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga:
la seguente legge: Art.
1. Il limite di 220 Kw di potenza nominale media di cui alla
lettera a) dell’articolo 6 del testo unico di leggi sulle acque e sugli
impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
è elevato a 3.000 Kw. Art.
2. Alle derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di
potenza nominale media annua superiore a 220 Kw e fino a 3.000 Kw, già
attuate alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano,
salvo quanto dispone il successivo articolo 3, le norme concernenti le
“piccole” derivazioni, contenute nel testo unico di leggi sulle acque
e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, e successive modificazioni, nel regolamento approvato con regio
decreto 14 agosto 1920, n. 1285, negli statuti delle regioni a statuto
speciale e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,
n. 8, articolo 13. Art.
3. Le derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di cui
al precedente articolo e quello attuate dopo l’entrata in vigore della
presente legge, restano assoggettate agli oneri previsti dagli articoli
52 e 53 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive leggi
di modifica 4 dicembre 1956, n. 1377 e 21 dicembre 1961, n. 1501, nonché
è dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, modificata dalla legge 30 dicembre
1959, n. 1254, in materia di riserva di energia elettrica, di canoni e
di sovracanoni in favore degli enti locali. Resta
altresì ferma nei riguardi delle derivazioni di acque per forza motrice
di cui al precedente comma, l’applicazione delle norme dell’art. 13, commi
primo, secondo e terzo, e dell’art. 71 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato. LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 925Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice. La
Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga:
la seguente legge: Art.
1. La misura del sovracanone anno dovuto ai sensi dell’ottavo
comma dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dai concessionari
di derivazioni d’acqua per produzioni di forza motrice, con potenza nominale
media superiore a chilowatt 220, è rivalutata a lire 4.500 per chilowatt
di potenza nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980. Art.
2. Con la stessa decorrenza i sovracanoni previsti dall’articolo
53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
e successive modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di lire
1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta
per le derivazioni di acqua con potenza superiore a chilowatt 220. Il
riparto del gettito annuo può avvenire con accordo diretto, ratificato
con decreto del Ministro delle finaze, fra i comuni e le province beneficiarie
del sovracanone. In
caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, procederà d’ufficio alla liquidazione e
ripartizione delle somme. Per
le concessioni per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione del
sovracanone alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso
sovracanone verrà automaticamente conferito nella misura fissa di cui
al primo comma del presente articolo e con eguale decorrenza. Il riparto
del gettito stabilito tra i beneficiari non subisce modificazioni, salvo
l’accoglimento di motivate richieste dei beneficiari medesimi. Art.
3. Il Ministro dei lavori pubblici per il sovracanone di cui
all’articolo 1 e il Ministro delle finanze per il sovracanone di cui all’articolo
2 della presente legge provvedono ongi biennio, con decorrenza 1° gennaio
1982, alla revisione delle misure degli stessi sulla base dei dati ISTAT
relativi all’andamento del costo della vita. I
due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre dell’anno
precedente alla decorrenza di ogni biennio. Art.
4.La lettera b) del nono comma dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 1953, n. 959, deve essere interpretata nel senso che il sovracanone
decorre dalla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti:
negli altri casi, pur in pendenza del decreto di concessione. Art.
5. Le regioni, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 117
della Costituzione, acquisito l’assenso della maggioranza dei comuni e
sentite le comunità montane, possono sciogliere i consorzi per i bacini
imbriferi montani, trasferendone alle comunità montane, funzioni, beni
mobili ed immobili, attività e passività, rapporti giuridici, mezzi finanziari
e proventi derivanti dai sovracanoni e stabilendo le modalità con le quali
i comuni non ricadenti nel territorio di comunità montane già consorziati
e non, introitano i sovracanoni loro spettanti. Nel
caso di comuni non appartenenti a consorzi ma situati nel territorio di
comunità montane, l’introito del sovracanone è attribuito alla comunità
montana a richiesta dei comuni interessati. Gli
introiti previsti dalla presente legge vengono utilizzati dai Consorzi
per i bacini imbriferi montani, secondo le indicazioni fornite dalle comunità
montane sulla base dei loro piani o programmi. Art.
6. Per le province autonome di Trento e di Bolzano, si applica
l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977,
n. 235. La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale della leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato. LEGGE 16 LUGLIO 1997, N. 228Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura. Art.
6 bis. (Bacini imbriferi montani)
LEGGE
30 APRILE 1999, N. 136, ART. 28 COMMA 4°. Norma per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale. Art.
28 (Norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche)
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